Nella recente deliberazione relativa alla programmazione delle attività di vigilanza per il 2026, ANAC mette l’attenzione, fra l’altro, sugli appalti di forniture e servizi.
In particolare, gli occhi vengono puntati soprattutto su affidamenti relativi a servizi di ristorazione, pulizia e sanificazione, facility management immobili, guardiania e vigilanza armata, trasporto scolastico, assistenza alla persona, servizi sociali in favore di anziani, disabili e minori, fornitura di beni e servizi sanitari, di dispositivi medici e farmaci, servizi di manutenzione delle apparecchiature sanitarie e gestione dei rifiuti ospedalieri.
In tali ambiti, infatti, negli anni passati, sono emerse significative criticità legate, ad esempio, al prevalente ricorso all’affidamento diretto, al ricorso alla proroga o al rinnovo automatici, o alla deroga illegittima rispetto alle procedure ordinarie (soprattutto nel settore della sanità), che possono essere attribuite a carenze di programmazione dei propri bisogni.
Ma soprattutto a vistose problematiche legate ai controlli e alle attività relativi alla fase esecutiva.
In quest’ambito, infatti, rilievi quali:
- “Sono state accertate talune approssimazioni sia relative alla regolamentazione contenuta nel capitolato tecnico che riguardo al concreto estrinsecarsi dei controlli in fase esecutiva”.
- “L’Ente aggiudicatore si è limitato ad allegare “attestazioni di buona esecuzione del contratto” firmate dai referenti di struttura, propedeutiche all’approvazione dei relativi report da parte del DEC e del RUP al fine di erogare il pagamento delle fatture agli operatori economici”.
- “Atti caratterizzati da uno schema predefinito che si ripete sostanzialmente identico nei vari periodi di riferimento, non potendosi in tal modo evincere, in alcun modo da questi, l’effettivo espletamento dei controlli, pure asseritamente svolti e delle verifiche di conformità in ordine alle prestazioni rese dall’appaltatore”
- “Le attestazioni di regolare esecuzione del servizio, sono rilasciate sulla base di un’asserita verifica di conformità del servizio solo come conseguenza dell’assenza di eventuali segnalazioni di anomalia al RUP piuttosto quale esito di reale accertamento”.
- “Da quanto appena riportato è possibile evincere che né il DEC né il RUP della procedura abbiano mai adeguatamente espletato tutte le funzioni loro attribuite dagli artt. 101 e 102 del d.lgs. n. 50 del 2016; a ben vedere, infatti, il sistema dei controlli definito come “quotidiano” doveva essere un sistema atto ad operare integrando le funzioni del direttore dell’esecuzione e non, di fatto, in sostituzione ad esso”.
- “Un controllo solo successivo, basato sui feedback legati ad avvenimenti critici e patologici delle prestazioni rese dall’appaltatore non può essere qualificato come sufficiente come verifica, non risultando conforme a quanto prescritto dagli artt. 31, 101 e 102 del d.lgs. n. 50 del 2016 oltreché dal D.M. n. 49 del 7 marzo 2018.
Si sono rilevati come una costante nelle delibere di ispezione finora svolte, evidenziando un netto contrasto con quanto indicato nella delibera 497 del 29 ottobre 2024 che richiamano ad un esercizio concreto e documentato della corretta esecuzione del contratto da parte delle figure designate a tale scopo.
Un esercizio, quello della verifica di conformità, che con le nuove Regole Tecniche AgID v2.0 sarà ancor di più tracciato, documentato e verificabile.
Vale la pena di ricordare, infatti, che ai sensi dell’articolo 116, comma 1, del Dlgs 36/2023:
“I contratti pubblici sono soggetti a collaudo per i lavori e a verifica di conformità per i servizi e per le forniture per certificare il rispetto delle caratteristiche tecniche, economiche e qualitative dei lavori e delle prestazioni, nonché degli obiettivi e dei tempi, in conformità delle previsioni e pattuizioni contrattuali”.
Da cui deriva che per conseguire questo risultato nel concreto è necessario dare piena attuazione ai punti 3 e 4 della delibera 497 del 29 ottobre 2024 che si possono riassumere in:
- pieno svolgimento delle funzioni attribuite a RUP e DEC
- no a controlli tramite mere formule di stile
- verbalizzazione sistematica delle verifiche effettuate
- utilizzo di criteri misurabili della qualità delle prestazioni rese dall’appaltatore e conformità contrattuale
- uso sistematico delle piattaforme certificate AgID (tracciabilità e documentazione).
