A luglio 2026 entrano in vigore le nuove Regole Tecniche AgID v2.0

    Esse (tra le altre cose), danno attuazione alle disposizioni del comma 2 dell’art. 25 del codice in merito alla digitalizzazione della fase esecutiva degli appalti.

    Ciò comporta che la fase esecutiva (compresa la conservazione documentale dell’appalto – vedasi Fascicolo digitale dell’appalto), deve essere trattata esclusivamente all’interno delle piattaforme certificate AgID rendendo nulla ogni altra forma locale (ancorché digitalizzata) di gestione esecutiva dell’appalto adottata dalle Stazioni Appaltanti.

    Le nuove regole danno, inoltre, la possibilità di mettere in atto una prima versione di una serie di “Early Worning” prodotti da ANAC che, attingendo ai dati disponibili in piattaforma, segnalano alla Stazione Appaltante il mancato caricamento di elementi essenziali dell’esecuzione del contratto.

    Nel contempo indicano anche un set minimo di documenti (digitali e interoperabili) di cui deve essere composto il fascicolo documentale dell’appalto contenuto in piattaforma (al netto di quanto potrebbe essere raccolto nei sistemi locali).

    ANAC, nel frattempo, ha emesso una propria Direttiva Programmatica sull’attività di vigilanza sui contratti per il 2026

    Essa, tra le altre cose, prevede che:

    Con una attenzione particolare per gli affidamenti diretti sottosoglia e alle procedure negoziate senza bando oltre che per il rispetto degli obblighi di rendicontazione previsti dall’articolo 222, comma 9, del Codice

    La direttiva, inoltre, conclude confermando una impostazione sempre più orienta all’iniziativa d’ufficio integrata con altre istituzioni di controllo quali Guadia di Finanza e Carabinieri, anche con lo sviluppo di strumenti tecnologici di monitoraggio.

    Accanto a questa nuova impostazione, inoltre, occorre evidenziare che permane la necessità di garantire, in ogni caso, una gestione formale del procedimento amministrativo, relativo all’appalto (istruttoria), che sia puntuale, completo e pienamente tracciabile.

    Tale attività costituisce, come noto, il presupposto imprescindibile per la sottoscrizione del certificato di regolare esecuzione ovvero del certificato di collaudo, con particolare riguardo alla corretta verbalizzazione delle verifiche di conformità contrattuale (si vedano le recenti delibere di ispezione ANAC in questo senso).

    È pertanto necessario che la documentazione istruttoria sia redatta in modo da escludere ogni e qualsiasi profilo di non veridicità o incompletezza, considerato che eventuali irregolarità in questo senso possono comportare responsabilità non solo in capo alla stazione appaltante, ma anche ai soggetti che, in qualità di persone fisiche, sottoscrivono i relativi atti.