L’attuale Codice degli Appalti Pubblici, sin dalla sua entrata in vigore nel 2023, dispone quanto segue:
Art. 19. (Principi e diritti digitali)
1. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano la digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti nel rispetto dei principi e delle disposizioni del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, garantiscono l’esercizio dei diritti di cittadinanza digitale e operano secondo i principi di neutralità tecnologica, di trasparenza, nonché di protezione dei dati personali e di sicurezza informatica.
3. Le attività e i procedimenti amministrativi connessi al ciclo di vita dei contratti pubblici sono svolti digitalmente, secondo le previsioni del presente codice e del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, mediante le piattaforme (Certificate AgID – ndr) e i servizi digitali infrastrutturali utilizzati dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti; i dati e le informazioni a essi relativi sono gestiti e resi fruibili in formato aperto, secondo le previsioni del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005.
6. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano la tracciabilità e la trasparenza delle attività svolte, l’accessibilità ai dati e alle informazioni, la conoscibilità dei processi decisionali automatizzati e rendono le piattaforme utilizzate accessibili nei limiti di cui all’articolo 35. I gestori delle piattaforme assicurano la conformità delle medesime alle regole tecniche di cui all’articolo 26.
Art. 26. (Regole tecniche)
1. Le modalità di certificazione dei requisiti tecnicidelle piattaforme di approvvigionamento digitale, sulla base dei criteri di cui al comma 2, nonché la conformità dì dette piattaforme a quanto disposto dall’articolo 22, comma 2, sono stabilite dall’AGID di intesa con l’ANAC, e la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per la trasformazione digitale e l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale.
2. Con il medesimo provvedimento di cui al comma 1, tenuto conto degli standard internazionali di settore, sonoindividuati i requisiti e i titoli richiesti alle piattaforme di approvvigionamento digitale al fine di dimostrare la conformità delle suddette piattaforme all’ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale, nonché della sicurezza delle informazioni.
3. La certificazione delle piattaforme di approvvigionamento digitale, rilasciata dall’AGID alle piattaforme in possesso dei requisiti e dei titoli di cui al comma 2, consente l’integrazione con i servizi della Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP). L’ANAC cura e gestisce il registro delle piattaforme certificate.
Le Regole Tecniche v1.0
Orbene l’attuazione di queste disposizioni, avvenuta a partire dall’1/1/2024, è fatta facendo riferimento alla prima versione delle Regole Tecniche emanate dall’AgID (ex articolo 26).
La versione v1.0 di queste Regole, visti i tempi a disposizione e il consistente numero di funzioni da implementare, si sono concentrate prevalentemente sui due processi più importanti da utilizzare:
- l’ottenimento dei CIG, nei vari casi di affidamento (il sistema SIMOG preesistente, infatti, è stato chiuso), e
- la capacità di gestione delle varie procedure di gara.
In questa versione delle Regole, perciò, la Programmazione dei lavori, servizi e forniture, e l’Esecuzione degli appalti, non sono stati puntualizzati così strettamente come i due precedenti punti che, invece, risultavano essenziali per la capacità delle Stazioni Appaltanti di effettuare nel concreto i propri affidamenti.
Le Regole Tecniche v2.0
Con il rilascio delle nuove Regole Tecniche v2.0, invece, si è voluto dare un ulteriore impulso attuativo (che non prevede nuove norme), al processo di digitalizzazione degli appalti così come contemplato nel Codice
Infatti, con esse si afferma in maniera esplicita che le piattaforme di procurement (PAD), oltre alle certificazioni già ottenute con la versione v1.0, devono ottenere una nuova ulteriore certificazione:
- per la gestione della programmazione degli appalti, con relativo invio al servizio SCP presso il MIT,
- per l’esecuzione degli appalti
- per la gestione del Fascicolo di Gara (in realtà dell’intero appalto) con riferimento ad un elenco (tassativo) di documenti (in formato nativo digitale) da raccogliere, trattare e conservare
- per la tracciabilità delle operazioni eseguite (con tanto di log e Registro di Sistema)
trasformando di fatto la/le PAD utilizzate come l’unico strumento o repository idoneo a gestire e trattare i dati del ciclo di vita digitale degli appalti escludendo in tal senso ogni altro strumento locale di gestione della materia ancorché informatizzato (in altri termini: tutto ciò che riguarda l’appalto deve stare nelle PAD – ndr)
Conseguenze
È evidente, perciò, che i processi operativi che fino ad ora hanno caratterizzato la gestione materiale ed amministrativa degli appalti, all’interno della Stazione Appaltante, devono essere in qualche modo rivisti e adattati a questi nuovi vincoli imposti dalle nuove Regole AgID, pena il rischio di potersi trovare in una condizione di non conformità normativa.
La tracciabilità delle operazioni eseguite, tracciata oggettivamente dalle piattaforme in conformità alle nuove regole tecniche, oltre che a documentare informaticamente il succedersi degli eventi significativi dell’appalto, incide, in particolare, sulla dimostrabilità della corretta, completa e documentata gestione dell’iter istruttorio dell’appalto: sia ai fini ispettivi (ANAC), sia ai fini certificativi della conformità dell’appalto stesso.
